STATUTO FONDAZIONE CASA DEI MUSICISTI
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita la Fondazione Casa dei Musicisti con sede in Milano, piazza Buonarroti n. 29.
Art. 2 - Scopo
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha lo scopo esclusivo, di solidarietà sociale, di ospitare i musicisti secondo le norme statutarie e regolamentari della Casa di Riposo per Musicisti - Fondazione Giuseppe Verdi (“Fondatrice”) in vigore al tempo, nell'immobile sito in Milano, piazza Buonarroti 29 (“Casa Verdi”), donato da Giuseppe Verdi alla Fondatrice.
Per consentire l'attuazione di tale scopo, la Fondatrice concederà in uso alla Fondazione, prima dell'inizio della sua attività, Casa Verdi (esclusi gli atri di ingresso, le parti monumentali e quelle destinate ad uffici della Fondatrice e che saranno meglio identificate nell'atto di concessione in uso).
L'attività della Fondazione si svolgerà esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia.
La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
Art. 3 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
1. dalla dotazione iniziale di titoli di Stato per un valore nominale di Euro 500.000,00 conferiti dalla Fondatrice con l'atto costitutivo;
2. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa ad incremento del patrimonio;
3. da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità con espressa destinazione a patrimonio.
Art. 4 - Entrate
Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
1. redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
2. contributi da parte di soggetti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
3. entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
4. contributi erogati dalla Fondatrice in conto esercizio e a copertura delle eventuali perdite di gestione.
Art. 5 - Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sei a dieci componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondatrice, previa determinazione del loro numero.
Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione il Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondatrice ed i suoi componenti nominati dal Sindaco di Milano, dal Presidente della Provincia di Milano e dal Consiglio dei Professori del Conservatorio Musicale “Giuseppe Verdi” di Milano.
Anche gli altri membri del Consiglio di Amministrazione devono far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondatrice salva la facoltà di nomina del suo Segretario Generale.
Gli altri amministratori durano nell'incarico per la durata del loro rispettivo incarico nella Fondatrice e sono sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondatrice, che allo stesso modo provvede in ogni altro caso di loro cessazione dall'incarico di amministratore della Fondazione.
La temporanea mancanza di componenti del consiglio di amministrazione non ne impedisce la piena attività finché è in carica più della metà dei suoi componenti.
Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione.
In particolare, il consiglio di amministrazione:
1. redige e delibera il bilancio consuntivo annuale con la relativa relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo annuale e li comunica alla Fondatrice;
2. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
3. amministra il patrimonio della Fondazione;
4. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento normativo ed economico in conformità al trattamento del personale dipendente della Fondatrice;
5. stipula ogni atto e contratto funzionale all'attuazione degli scopi della Fondazione.
Il consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categoria di atti e può avvalersi di consulenti.
Il consiglio può nominare, di volta in volta o anche periodicamente, il segretario del consiglio, definendone le funzioni.
Art. 7 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi componenti, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno quattro giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma o telefax o posta elettronica.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.
Delle deliberazioni del consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 8 - Presidente
Il presidente pro tempore della Fondatrice è di diritto presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione per la durata di tale suo incarico.
Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Art. 9 -Revisore dei Conti
La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da un revisore dei conti, nominato per la prima volta in atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondatrice.
Il revisore è scelto fra revisori contabili o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno successivo a quello in cui è stato nominato ed è rieleggibile; può compiere atti di ispezione e di controllo e redige la redazione sul conto consuntivo.
La sostituzione del revisore cessato nel corso del periodo di nomina è fatta con le modalità sopra stabilite per la residua parte del periodo.
Art. 10 - Gratuità delle cariche
Ogni carica, esclusa quella di revisore dei conti, è assolutamente gratuita.
Art. 11 - Bilancio
L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione redige e delibera il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente con la relativa relazione sulla gestione entro il mese di giugno di ciascun anno e lo comunica prontamente alla Fondatrice con la relazione del Revisore.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che comunica alla Fondatrice nei successivi 15 giorni. Il bilancio preventivo dovrà contenere il dettaglio delle entrate previste, al fine di consentire alla Fondatrice una previsione sull'entità e sui tempi di erogazione dei suoi contributi di cui all'art. 4.4.
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse con espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, salvo l'eventuale rimborso dei contributi erogati dalla Fondatrice di cui all'art. 4.4.
Art. 12 - Modifiche dello statuto
Le modifiche dello statuto della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondatrice, sottoposte all'approvazione della Regione Lombardia.
Art. 13 - Scioglimento
Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il consiglio di amministrazione ne abbia deliberato lo scioglimento, la Fondazione si estingue senza procedimento di liquidazione, con automatica devoluzione di tutti i suoi beni alla Fondatrice e subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Fondazione.
Art. 14 - Norme applicabili
Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.