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STATUTO FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI Versione del 26 maggio 2006 Art. 1 La Casa di Riposo per Musicisti Fondazione "Giuseppe Verdi", costituita per iniziativa privata dal maestro Giuseppe Verdi, è stata eretta in Ente morale con R.D. n. 384 del 31/12/1899 con configurazione di IPAB. È trasformata in persona giuridica di diritto privato ai sensi della Legge Regionale 13/02/03 n. 1, contestualmente alla fusione per incorporazione della Fondazione Arrigo Boito nella predetta persona giuridica. Essa ha la sua sede in Milano e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Art. 2 Scopo dell'Istituzione è quello di ospitare nell'apposita Casa costruita in Milano persone dell'uno e dell'altro sesso, addette all'arte musicale, le quali abbiano compiuto l'età di 65 anni, siano cittadini italiani e si trovino in stato di bisogno.
Lo studente dovrà corrispondere una retta mensile anticipata fissata periodicamente dal Consiglio di amministrazione. L'ospitalità è estesa agli stranieri e alle persone prive di cittadinanza nei casi nei quali l'equiparazione al cittadino, è prevista da leggi, da convenzioni o da accordi internazionali. Può essere accolto nella casa anche il coniuge convivente di un ospite, benché non addetto all'arte musicale. Il coniuge è tenuto a corrispondere alla Fondazione una retta mensile anticipata, fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione, per il totale rimborso delle spese di ospitalità. In caso di premorienza dell'ospite già addetto all'arte musicale, il coniuge ha la facoltà di rimanere nell'Istituto, quando vi sia disponibilità di posti e purché non contragga nuovo matrimonio con persona priva dei requisiti per l'ammissione. Alle medesime condizioni previste per l'ammissione e la permanenza nell'Istituto del coniuge, può essere ammesso anche il vedovo (o la vedova) di persona già addetta all'arte musicale, purché abbia compiuto l'età di 65 anni, sia cittadino italiano e si trovi in stato di bisogno.
Possono essere ammessi nell'Istituto, quando vi sia disponibilità di posti, anche le persone alle quali un ospite corrisponda gli alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice civile o di altra disposizione di legge. La Fondazione persegue i propri scopi direttamente o per il tramite di ente dotato di personalità giuridica interamente posseduto dalla Fondazione. Art. 3 Per "addetti all'arte musicale" si intendono indicare i maestri compositori, gli artisti di canto, gli strumentisti e tutti coloro che si siano dedicati per professione all'arte musicale secondo la normativa regolamentare della Fondazione. Art. 4 Il numero degli ospiti ammissibili è stabilito dal Consiglio di amministrazione, in relazione alle possibilità dell'Istituzione. Art. 5 La Fondazione provvede, altresì, a soccorrere mediante sussidi e assegni: a) in via temporanea fino al raggiungimento del 65° anno di età, musicisti che per constatate ragioni di salute o per assoluta incapacità al lavoro non siano in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza; Art. 6 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili quali risultanti dagli inventari approvati dal Consiglio di amministrazione dell’Ente con deliberazioni n. 5/19 e n. 2/4 del 24/09/2003, e successive variazioni ed integrazioni. - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio; È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. Art. 7 La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di: a) rendite patrimoniali; Art. 8 Sono organi della Fondazione: - il Presidente della Fondazione Art. 9 Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i Consiglieri, a maggioranza dei votanti. Art. 10 Il Presidente esercita l'alta sorveglianza sull'andamento dell'Istituto, firma gli atti e la corrispondenza inerenti la funzione di direzione politica dell'Ente, promuove le deliberazioni del Consiglio o direttamente o designando un membro del consiglio incaricato della relazione, verifica l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e delle direttive generali impartite e, nei casi d'urgenza, dispone nelle materie di competenza del Consiglio, riferendo nella successiva adunanza. Art. 11 Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove membri. Due di questi saranno nominati dal Sindaco di Milano, ed uno ciascuno dal Presidente della Provincia di Milano, dal Consiglio dei Professori del Conservatorio Musicale "Giuseppe Verdi" di Milano, dalla Fondazione Teatro alla Scala di Milano, dall'Associazione Amici della Casa Verdi di Milano, costituita con atto pubblico rep.N.10249/1106 del notaio avv. Francesco Paolo Rivera di Milano del 29 giugno 1979, dalla Fondazione Sergio Dragoni ONLUS con sede in Milano, riconosciuta con decreto 16 maggio 1991 n.6461 del Presidente della Regione Lombardia, dal Rettore dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e dall'erede in linea diretta dal Fondatore, con facoltà di autodesignazione; in caso di coeredi, la nomina è fatta a maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio dura in carica 5 anni; i Consiglieri sono rieleggibili. In caso che taluno dei Consiglieri venisse a mancare o rinunciasse alla carica prima dello spirare del quinquennio, esso sarà surrogato con altro, da nominarsi da quella Autorità che aveva precedentemente nominato il mancante o il dimissionario. Art. 12 Il Consiglio di amministrazione sarà periodicamente convocato e, quando occorra, anche in via straordinaria, sopra invito del Presidente, per deliberare su tutti gli oggetti che rientrano nella propria competenza e, in particolare, per definire obiettivi e programmi, indicare le relative priorità, emanare direttive di carattere generale, adottare provvedimenti attribuiti alla competenza dell'organo di governo dell'Ente da specifiche norme di legge. Compete al Consiglio di amministrazione anche la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Art. 13 Per la validità delle deliberazioni occorrerà la presenza del Presidente e di almeno tre membri per gli affari riflettenti l'ordinaria amministrazione, e del Presidente e di almeno cinque membri, quando si tratti di proporre riforme statutarie e regolamentari della Fondazione. Art. 14 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza e risultano dal verbale firmato dagli intervenuti. Art. 15 Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, come da D. Lgs. 27/01/1992 n. 88 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero da una società di revisione iscritta all’Albo presso la Consob come previsto dall’art. 161 del D.L. 24/02/1998 n.58, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private. Il revisore è nominato dal Sindaco di Milano, dura in carica fino all’approvazione del Bilancio consuntivo del quarto anno successivo a quello in cui è nominato e può essere riconfermato. Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di amministrazione. Art. 16 Il Segretario generale svolge le funzioni dirigenziali specificate in apposito allegato al regolamento organico del personale, compresa la partecipazione con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Art. 17 Tutti gli atti o contratti che importano obbligazioni della Fondazione verso i terzi dovranno essere firmati dal Segretario generale, che risponderà della conformità dell'obbligazione assunta alle direttive generali impartite, al riguardo, dal Consiglio di amministrazione anche per tramite del Presidente. Art. 18 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L’Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale. Il servizio di cassa è affidato ad Istituti Bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di amministrazione. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. Art. 19 Speciali regolamenti di amministrazione e d'ordine interno provvederanno a determinare il modo d'applicazione del presente statuto e a stabilire il personale occorrente per le attività dell'Ente, le relative competenze e retribuzioni secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia e gli accordi definiti dalla contrattazione collettiva. Art. 20 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e della Legge Regionale n. 1/2003 e successive modificazioni e integrazioni. |