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ART. 16 - Il Segretario generale svolge le funzioni dirigenziali specificate in apposito allegato al regolamento organico del personale, compresa la partecipazione con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
ART. 17 - Tutti gli atti o contratti che importano obbligazioni della Fondazione verso i terzi dovranno essere firmati dal Segretario generale, che risponderà della conformità dell'obbligazione assunta alle direttive generali impartite, al riguardo, dal Consiglio di amministrazione anche per tramite del presidente.
In casi speciali potrà il Consiglio, mediante procura, delegare a rappresentarlo anche persona ad esso estranea.
Art. 18 – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L’Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale.
Il servizio di cassa è affidato ad Istituti Bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di amministrazione.
Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
ART. 19 - Speciali regolamenti di amministrazione e d'ordine interno provvederanno a determinare il modo d'applicazione del presente statuto e a stabilire il personale occorrente per le attività dell'Ente, le relative competenze e retribuzioni secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia e gli accordi definiti dalla contrattazione collettiva.
Art. 20 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e della Legge Regionale n. 1/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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