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ART. 12 - Il Consiglio di amministrazione sarà periodicamente convocato e, quando occorra, anche in via straordinaria, sopra invito del Presidente, per deliberare su tutti gli oggetti che rientrano nella propria competenza e, in particolare, per definire obiettivi e programmi, indicare le relative priorità, emanare direttive di carattere generale, adottare provvedimenti attribuiti alla competenza dell'organo di governo dell'Ente da specifiche norme di legge.
Compete al Consiglio di amministrazione anche la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
ART. 13 - Per la validità delle deliberazioni occorrerà la presenza del Presidente e di almeno tre membri per gli affari riflettenti l'ordinaria amministrazione, e del Presidente e di almeno cinque membri, quando si tratti di proporre riforme statutarie e regolamentari della Fondazione.
ART. 14 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza e risultano dal verbale firmato dagli intervenuti.
A parità di voti rimane deliberato secondo il voto espresso dal Presidente.
ART. 15 - Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, come da D. Lgs. 27/01/1992 n. 88 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero da una società di revisione iscritta all’Albo presso la Consob come previsto dall’art. 161 del D.L. 24/02/1998 n. 58, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.
Il revisore è nominato dal Sindaco di Milano, dura in carica fino all’approvazione del Bilancio consuntivo del quarto anno successivo a quello in cui è nominato e può essere riconfermato.
Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di amministrazione.
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