Art 5- La Fondazione provvede, altresì, a soccorrere mediante sussidi e assegni:
in via temporanea fino al raggiungimento del 60° anno di età, musicisti che per constatate ragioni di salute o per assoluta incapacità al lavoro non siano in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza;
in modo permanente quei musicisti che per ragioni di famiglia o per altri motivi di indole morale o sociale non potessero usufruire della Fondazione pur avendone i titoli.

Art 6 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili quali risultanti dagli inventari approvati dal Consiglio di amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 5/19 e n. 2/4 del 24/09/2003, e successive variazioni ed integrazioni.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio;
b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
c) contributi a destinazione vincolata.

E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art 7 – La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di :
a) rendite patrimoniali;
b) donazioni, oblazioni o atti di liberalità, contributi pubblici e privati e ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
c) proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
d) contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l’esercizio delle proprie attività istituzionali;
e) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali .

Art 8 - Sono organi della Fondazione:
a) Il Presidente della Fondazione
b) Il Consiglio di amministrazione
c) Il Revisore dei Conti

Art 9 - Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i Consiglieri, a maggioranza dei votanti.

Art 10 – Il Presidente esercita l'alta sorveglianza sull'andamento dell'Istituto, firma gli atti e la corrispondenza inerenti la funzione di direzione politica dell'Ente, promuove le deliberazioni del Consiglio o direttamente o designando un membro del consiglio incaricato della relazione, verifica l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e delle direttive generali impartite e, nei casi d'urgenza, dispone nelle materie di competenza del Consiglio, riferendo nella successiva adunanza.
Nei casi di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono disimpegnate dal membro del Consiglio più anziano.

ART. 11 - Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove membri. Due di questi saranno nominati dal Sindaco di Milano, ed uno ciascuno dal Presidente della Provincia di Milano, dal Consiglio dei Professori del Conservatorio Musicale "Giuseppe Verdi" di Milano, dalla Fondazione Teatro alla Scala di Milano, dall'Associazione Amici della Casa Verdi di Milano, costituita con atto pubblico rep.N.10249/1106 del notaio avv. Francesco Paolo Rivera di Milano del 29 giugno 1979, dalla Fondazione Sergio Dragoni ONLUS con sede in Milano, riconosciuta con decreto 16 maggio 1991 n. 6461 del Presidente della Regione Lombardia, dal Rettore dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e dall'erede in linea diretta dal Fondatore, con facoltà di autodesignazione; in caso di coeredi, la nomina è fatta a maggioranza degli aventi diritto.

Il Consiglio dura in carica 5 anni; i Consiglieri sono rieleggibili.

In caso che taluno dei Consiglieri venisse a mancare o rinunciasse alla carica prima dello spirare del quinquennio, esso sarà surrogato con altro, da nominarsi da quella Autorità che aveva precedentemente nominato il mancante o il dimissionario. Il nuovo eletto rimarrà in carica soltanto per il periodo necessario al compimento del quinquennio.