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In caso di premorienza dell'ospite già addetto all'arte musicale, il coniuge ha la facoltà di rimanere nell'Istituto, quando vi sia disponibilità di posti e purché non contragga nuovo matrimonio con persona priva dei requisiti per l'ammissione. Alle medesime condizioni previste per l'ammissione e la permanenza nell'Istituto del coniuge, può essere ammesso anche il vedovo (o la vedova) di persona già addetta all'arte musicale, purché abbia compiuto l'età di 60 anni, sia cittadino italiano e si trovi in stato di bisogno.
Possono essere ammessi nell'Istituto, quando vi sia disponibilità di posti, anche parenti e affini in linea retta di addetti all'arte musicale, ascendenti di qualsiasi grado e discendenti di primo grado, nonché i parenti collaterali fino al secondo grado, conviventi e a carico di addetto all'arte musicale che venga ammesso nell'Istituto.
Ai figli legittimi sono equiparati i figli naturali, i legittimati e gli adottivi. In tutti i casi previsti dal precedente comma, il parente o affine dovrà corrispondere alla Fondazione una retta mensile anticipata, nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione, per il totale rimborso delle spese di ospitalità.
Lo studente ammesso nella Casa dovrà corrispondere una retta mensile anticipata, nella misura fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione, per il rimborso delle spese di ospitalità.
ART. 3 - Con l'espressione "addetti all'arte musicale" si intendono
indicare i maestri compositori, gli artisti di canto, gli strumentisti e tutti coloro che si siano dedicati per professione all'arte musicale.
ART. 4 - Il numero degli ospiti ammissibili è stabilito dal Consiglio di amministrazione, in relazione alle possibilità dell'Istituzione.
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