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STATUTO DELLA CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI
FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI IN MILANO
ERETTA IN ENTE MORALE CON REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1899 E TRASFORMATA IN
PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DAL 1° GENNAIO 2004
EDIZIONE 2003 |
CAPITOLO I |
ART. 1 - La Casa di Riposo per Musicisti Fondazione "Giuseppe Verdi", costituita per iniziativa privata dal maestro Giuseppe Verdi, è stata eretta in Ente morale con R.D. n. 384 del 31/12/1899 con configurazione di IPAB.
È trasformata in persona giuridica di diritto privato ai sensi della Legge Regionale 13/02/03 n. 1, contestualmente alla fusione per incorporazione della Fondazione Arrigo Boito nella predetta persona giuridica.
Essa ha la sua sede in Milano e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
ART. 2 - Scopo dell'Istituzione è quello di ospitare nell'apposita Casa costruita in Milano persone dell'uno e dell'altro sesso, addette all'arte musicale, le quali abbiano compiuto l'età di 60 anni, siano cittadini italiani e si trovino in stato di bisogno.
Inoltre, al fine di favorire un'integrazione fra musicisti di diverse generazioni e prevenire l'emarginazione dei più anziani e quando vi sia disponibilità di posti- riservati prioritariamente agli addetti all'arte musicale che abbiano compiuto 60 anni - possono essere ospitati con le modalità stabilite nel Regolamento giovani studenti di musica, maggiorenni, meritevoli e bisognosi, iscritti al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, alla Civica Scuola di Musica di Milano, a corsi ed accademie promosse dalla Fondazione Teatro alla Scala o ad altre scuole musicali riconosciute site in Milano.
Il diritto all'ospitalità è esteso agli stranieri e alle persone prive di cittadinanza nei casi nei quali l'equiparazione al cittadino, ai fini della sicurezza sociale e dell'assistenza, è prevista da leggi dello Stato, da convenzioni o da accordi internazionali.
Può essere accolto nella casa, per motivi umanitari, anche il coniuge non addetto all'arte musicale, purché il matrimonio sia avvenuto da almeno dieci anni e successivamente non sia stata pronunciata sentenza di separazione.
Il coniuge è tenuto a corrispondere alla Fondazione una retta mensile anticipata, fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione, per il totale rimborso delle spese di ospitalità
In caso di premorienza dell'ospite già addetto all'arte musicale, il coniuge ha la facoltà di rimanere nell'Istituto, quando vi sia disponibilità di posti e purché non contragga nuovo matrimonio con persona priva dei requisiti per l'ammissione. Alle medesime condizioni previste per l'ammissione e la permanenza nell'Istituto del coniuge, può essere ammesso anche il vedovo (o la vedova) di persona già addetta all'arte musicale, purché abbia compiuto l'età di 60 anni, sia cittadino italiano e si trovi in stato di bisogno.
Possono essere ammessi nell'Istituto, quando vi sia disponibilità di posti, anche parenti e affini in linea retta di addetti all'arte musicale, ascendenti di qualsiasi grado e discendenti di primo grado, nonché i parenti collaterali fino al secondo grado, conviventi e a carico di addetto all'arte musicale che venga ammesso nell'Istituto.
Ai figli legittimi sono equiparati i figli naturali, i legittimati e gli adottivi. In tutti i casi previsti dal precedente comma, il parente o affine dovrà corrispondere alla Fondazione una retta mensile anticipata, nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione, per il totale rimborso delle spese di ospitalità.
Lo studente ammesso nella Casa dovrà corrispondere una retta mensile anticipata, nella misura fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione, per il rimborso delle spese di ospitalità.
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